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Articoli Formazione

La sospensione del mutuo

By 30 Settembre 2025No Comments

La sospensione del mutuo è un meccanismo che permette al debitore di interrompere temporaneamente il pagamento delle rate del mutuo, in situazioni di difficoltà economica, senza decadere dal contratto e senza essere considerato inadempiente. I riferimenti normativi principali sono il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (cd. “Fondo Gasparrini” Istituito con la Legge n. 244/2007, art. 2, commi 475 e sgg Regolamentato dal DM MEF 132/2010 e successivi aggiornamenti. Gestito da Consap S.p.A.) e il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Oltre al Fondo pubblico, molte banche aderiscono a protocolli ABI che prevedono moratorie e sospensioni extra-legali, concordabili direttamente con l’istituto di credito.

Come funziona in pratica:

1. Requisiti di accesso (Fondo Gasparrini)

  • Il mutuo deve essere destinato all’acquisto della prima casa (non di lusso, quindi esclusi A1, A8 e A9).
  • Importo originario del mutuo non superiore a 250.000 €.
  • Devono sussistere situazioni di temporanea difficoltà:
    • perdita del lavoro (licenziamento, cessazione di contratto a termine, ecc.),
    • sospensione o riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni,
    • morte o handicap grave di uno dei mutuatari,
    • altre cause di riduzione del reddito riconosciute dalla normativa.

2. Durata della sospensione

  • È possibile sospendere fino a 18 mesi complessivi, anche frazionati.

3. Cosa succede durante la sospensione

  • Le rate non si pagano, ma non vengono cancellate: si spostano in avanti la durata del mutuo.
  • Gli interessi maturati sul capitale residuo durante il periodo di sospensione vengono in parte coperti dal Fondo e in parte restano a carico del mutuatario.
  • Non si applicano penali né segnalazioni negative in Centrale Rischi.
  • L’immobile non può essere pignorato

4. Procedura

  • Il mutuatario presenta domanda alla banca (modulistica Consap).
  • La banca inoltra la richiesta a Consap per l’ammissione al Fondo.
  • Una volta autorizzata, la sospensione decorre dalla rata successiva.

Differenza rispetto alla rinegoziazione

  • Sospensione: blocco temporaneo delle rate, con allungamento della durata del mutuo.
  • Rinegoziazione: modifica delle condizioni contrattuali (es. tasso, importo rata, durata).

In sintesi: la sospensione del mutuo è una misura di protezione del debitore in momenti di crisi. Non annulla il debito ma “congela” le rate per un certo periodo, permettendo di riprendere i pagamenti senza perdere la casa.

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© Diritti riservati. E’ possibile la riproduzione, anche parziale, solo citando l’autrice Dott.ssa Francesca Cardia