La sospensione del mutuo è un meccanismo che permette al debitore di interrompere temporaneamente il pagamento delle rate del mutuo, in situazioni di difficoltà economica, senza decadere dal contratto e senza essere considerato inadempiente. I riferimenti normativi principali sono il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (cd. “Fondo Gasparrini” Istituito con la Legge n. 244/2007, art. 2, commi 475 e sgg Regolamentato dal DM MEF 132/2010 e successivi aggiornamenti. Gestito da Consap S.p.A.) e il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Oltre al Fondo pubblico, molte banche aderiscono a protocolli ABI che prevedono moratorie e sospensioni extra-legali, concordabili direttamente con l’istituto di credito.
Come funziona in pratica:
1. Requisiti di accesso (Fondo Gasparrini)
- Il mutuo deve essere destinato all’acquisto della prima casa (non di lusso, quindi esclusi A1, A8 e A9).
- Importo originario del mutuo non superiore a 250.000 €.
- Devono sussistere situazioni di temporanea difficoltà:
- perdita del lavoro (licenziamento, cessazione di contratto a termine, ecc.),
- sospensione o riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni,
- morte o handicap grave di uno dei mutuatari,
- altre cause di riduzione del reddito riconosciute dalla normativa.
2. Durata della sospensione
- È possibile sospendere fino a 18 mesi complessivi, anche frazionati.
3. Cosa succede durante la sospensione
- Le rate non si pagano, ma non vengono cancellate: si spostano in avanti la durata del mutuo.
- Gli interessi maturati sul capitale residuo durante il periodo di sospensione vengono in parte coperti dal Fondo e in parte restano a carico del mutuatario.
- Non si applicano penali né segnalazioni negative in Centrale Rischi.
- L’immobile non può essere pignorato
4. Procedura
- Il mutuatario presenta domanda alla banca (modulistica Consap).
- La banca inoltra la richiesta a Consap per l’ammissione al Fondo.
- Una volta autorizzata, la sospensione decorre dalla rata successiva.
Differenza rispetto alla rinegoziazione
- Sospensione: blocco temporaneo delle rate, con allungamento della durata del mutuo.
- Rinegoziazione: modifica delle condizioni contrattuali (es. tasso, importo rata, durata).
In sintesi: la sospensione del mutuo è una misura di protezione del debitore in momenti di crisi. Non annulla il debito ma “congela” le rate per un certo periodo, permettendo di riprendere i pagamenti senza perdere la casa.
Sei in difficoltà? Non vergognarti a chiedere aiuto, visita www.francescacardia.it/
© Diritti riservati. E’ possibile la riproduzione, anche parziale, solo citando l’autrice Dott.ssa Francesca Cardia
