Se possiedi o stai acquistando una casa in edilizia convenzionata (c.d.diritto di superficie), informarti sul diritto di affrancazione è fondamentale.
Il tema dell’affrancazione dei vincoli convenzionali negli alloggi realizzati in edilizia agevolata o convenzionata è di grande rilevanza pratica per chi opera nel settore immobiliare e urbanistico.
I riferimenti normativi principali si trovano:
- nell’art. 31, commi 45 e seguenti, L. 448/1998 (modificata da successive disposizioni),
- e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18135/2015), che ha chiarito la natura e gli effetti dei vincoli.
L’affrancazione consente al proprietario di un immobile gravato da convenzioni ex art. 35 L. 865/1971 o analoghe disposizioni di eliminare i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone di locazione, previo versamento di un corrispettivo al Comune.
La ratio è quella di bilanciare l’interesse pubblico (recupero del valore dell’area ceduta a prezzo agevolato) con quello del privato (piena disponibilità del bene).
Gli effetti principali sono
- rimozione del vincolo sul prezzo massimo di cessione;
- possibilità di alienare e locare l’immobile a valori di mercato;
- in alcune ipotesi, contestuale trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà (c.d. riscatto del terreno).
Come fare?
- La procedura richiede istanza al Comune e calcolo del corrispettivo secondo parametri ministeriali.
- L’efficacia è subordinata alla stipula di un atto notarile di affrancazione.
- Il mancato rispetto delle procedure può comportare la nullità parziale degli atti di trasferimento o l’applicazione dei vincoli originari.
Il diritto di affrancazione rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la circolazione degli immobili in edilizia convenzionata
E se l’immobile va in asta? Il diritto di superficie può essere aggiudicato in asta e successivamente affrancato.
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