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La fideiussione

By 7 Aprile 2026No Comments
La fideiussione nell’ambito dei mutui ipotecari costituisce una garanzia personale disciplinata dagli artt. 1936 e ss. del Codice Civile, mediante la quale un soggetto terzo (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore (di regola un istituto di credito) a garantire l’adempimento dell’obbligazione assunta dal debitore principale (mutuatario). In termini sistematici, la fideiussione si affianca alla garanzia reale rappresentata dall’ipoteca sull’immobile, rafforzando la posizione del creditore sotto il profilo della tutela del credito.
Nel contratto di mutuo ipotecario, la banca può richiedere la presenza di un fideiussore quando ritenga che il profilo economico o patrimoniale del richiedente non offra sufficienti garanzie di solvibilità, ad esempio in presenza di redditi non stabilizzati, elevato rapporto tra importo finanziato e valore del bene, giovane età del debitore o limitata capacità reddituale. La fideiussione, pertanto, svolge una funzione integrativa della garanzia ipotecaria, ampliando la platea dei soggetti obbligati nei confronti del creditore.
Dal punto di vista strutturale, la fideiussione è un contratto accessorio rispetto all’obbligazione principale, in quanto la sua esistenza dipende dalla validità del rapporto garantito. Il fideiussore assume un’obbligazione che, salvo diversa pattuizione, ha natura solidale ai sensi dell’art. 1944 c.c., con la conseguenza che il creditore può agire direttamente nei confronti del garante per ottenere il pagamento del debito, senza essere previamente tenuto a escutere il debitore principale o a procedere all’esecuzione sull’immobile ipotecato. Tale meccanismo determina una significativa estensione della responsabilità patrimoniale del fideiussore, il quale risponde con tutti i propri beni presenti e futuri ai sensi dell’art. 2740 c.c.
L’obbligazione del fideiussore può riguardare l’intero debito ovvero essere limitata ad una parte dello stesso, a seconda delle clausole contrattuali. Nella prassi bancaria è frequente la previsione di fideiussioni omnibus o di garanzie con rinuncia ai benefici di preventiva escussione e di divisione, elementi che rafforzano ulteriormente la posizione creditoria dell’istituto finanziatore.
Sotto il profilo funzionale, la fideiussione si estende non soltanto al capitale mutuato, ma anche agli interessi, agli oneri accessori, alle spese legali e alle eventuali penali previste dal contratto di mutuo, salvo espressa limitazione convenzionale. In caso di inadempimento del mutuatario, il fideiussore può essere escusso direttamente dalla banca e, una volta adempiuta l’obbligazione, subentra nei diritti del creditore verso il debitore principale mediante il meccanismo della surrogazione legale ex art. 1949 c.c.
La possibilità di liberarsi dalla fideiussione dipende in larga misura dal contenuto del contratto sottoscritto e dalla volontà del creditore. In linea generale, il fideiussore non può unilateralmente recedere dalla garanzia se non nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Una prima ipotesi di cessazione della fideiussione si verifica con l’estinzione dell’obbligazione principale: il pagamento integrale del mutuo determina automaticamente la liberazione del garante, venendo meno il rapporto accessorio.
Un’ulteriore possibilità consiste nella liberazione consensuale del fideiussore da parte della banca, che può avvenire, ad esempio, qualora il debitore principale abbia nel tempo consolidato una posizione reddituale più solida oppure sia stata fornita una garanzia alternativa idonea, quale la sostituzione del garante o l’incremento del valore delle garanzie reali.
Nel caso di fideiussione a tempo determinato, il garante è liberato allo spirare del termine pattuito, salvo che il creditore abbia proposto azione giudiziale nei suoi confronti entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., disposizione che stabilisce la decadenza del creditore dal diritto di agire contro il fideiussore qualora non promuova le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Per le fideiussioni relative a obbligazioni future o indeterminate, la giurisprudenza riconosce la possibilità di recesso del fideiussore per le obbligazioni non ancora sorte, purché tale facoltà sia prevista contrattualmente o compatibile con la natura del rapporto. Tuttavia, il recesso non libera il garante dalle obbligazioni già maturate sino al momento della comunicazione.
In alcuni casi, la liberazione può conseguire ad una modifica sostanziale del rapporto principale intervenuta senza il consenso del fideiussore, quando tale modifica comporti un aggravamento della sua posizione giuridica. Analogamente, la nullità di clausole conformi agli schemi ABI censurati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può incidere sulla validità della garanzia, secondo orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli ultimi anni.
In conclusione, la fideiussione nei mutui ipotecari rappresenta uno strumento di rafforzamento della tutela del credito, caratterizzato da un’elevata incidenza sul patrimonio del garante e da una struttura giuridica che ne limita la revocabilità unilaterale. Pertanto, la sottoscrizione di una fideiussione richiede un’attenta valutazione delle condizioni contrattuali, della durata dell’impegno e dei possibili effetti patrimoniali derivanti dall’inadempimento del debitore principale.

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