
Ho vinto l’asta e adesso?
Post aggiudicazione devono essere affrontati diversi adempimenti burocratici riguardanti in primis il momento del saldo del prezzo, a seguire l’ottenimento del Decreto di trasferimento e l’agognata consegna dell’immobile. E non dimentichiamo l’antiriciclaggio.
Per quanto riguarda il saldo del prezzo, è consigliabile aver studiato con anticipo la tassazione dovuta. L’aspetto fiscale è spesso trascurato, ma l’averlo sottovalutato può comportare la differenza tra dover pagare in più qualche migliaio di euro e qualche decina di migliaia di euro, specie se l’esecutato è una persona giuridica che opta per il regime fiscale IVA. Questo perché il prezzo di aggiudicazione è puro, cioè al netto di spese di giustizia, tasse e imposte, che saranno precisate in fase di definizione del saldo del prezzo (detratto l’importo della cauzione versata per partecipare all’asta). Sarà necessario il contatto tempestivo con il Delegato alla vendita, per precisare se si ha diritto alle agevolazioni fiscali “Prima casa”, in modo che il professionista possa stilare un prospetto di saldo del prezzo adeguato alle esigenze dell’aggiudicatario.
In merito al Decreto di trasferimento della proprietà, val la pena ricordare che è compito del Delegato alla vendita redigerlo, per poi portarlo alla firma del Giudice dell’esecuzione.
In caso di necessità, sarà bene adoperarsi per un cortese sollecito verso il Delegato, preferibilmente motivando l’urgenza.
A proposito della consegna dell’immobile, se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la sua liberazione sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del Custode Giudiziario e a spese della procedura. Sembra che stia diventando prassi in tutta Italia che, in fase di redazione del verbale di aggiudicazione, sia l’aggiudicatario a dover richiedere formalmente la liberazione dell’immobile da cose e persone a cura della procedura (ipotesi eventualmente prevista nell’Avviso di Vendita).
Tra i vari adempimenti dell’aggiudicatario si è aggiunto, con la recente riforma Cartabia, anche quello di fornire le informazioni prescritte dall’art. 22, d.lgs n. 231 del 2007 (legge antiriciclaggio) con dichiarazione scritta resa ai sensi dell’art. 585 ultimo comma c.p.c. Con l’avvertenza che, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di rendere tale dichiarazione, sarà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, che perderà (a titolo di multa) la cauzione versata.
Ecco perché la consulenza fornita dai Consulenti non può fermarsi alla vittoria dell’asta.
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